FONDAZIONELUDOVICAARDENGHIPIPPI.IT

Statuto

“FONDAZIONE ETS LUDOVICA ARDENGHI PIPPI”

Art. 1

Denominazione e sede

1.1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del vigente Codice Civile, per volontà dei Fondatori signori Ada Piani, Roberto Ardenghi e Alfredo Ardenghi una Fondazione denominata “FONDAZIONE ETS LUDOVICA ARDENGHI PIPPI”.

1.2. La Fondazione ha sede in Colico (LC), in Via alla Calcherà n. 23/B. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Lecco.

1.3. La denominazione “FONDAZIONE ETS LUDOVICA ARDENGHI PIPPI” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Scopo

2.1. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

2.2. La Fondazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative filantropiche nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione e formazione, della beneficienza in particolare rivolgendosi ai settori della salute, della formazione, dell’educazione, dell’assistenza e cura dei bambini. Più in generale la Fondazione intende volgere la propria attenzione ed il proprio operare a quei settori la cui promozione o sviluppo favorisce il miglioramento della qualità della vita, sia sotto il profilo oggettivo, attinente alle strutture in cui si articola una comunità, sia sotto quello soggettivo, afferente all’Uomo ed alla sua coscienza e responsabilità e più specificatamente attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale come definite dall’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

a) interventi e servizi sociali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paessaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative X. di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

1. promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi allo scopo di facilitare studi ed attività nei settori d’interesse della Fondazione, anche promuovendo incontri e convegni;

2. erogare premi, borse di studio e finanziamenti anche a fondo perduto a persone, Enti Pubblici o Privati;

3. gestire direttamente progetti ed attività, anche di ricerca e studio;

4. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

5. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associa­ zioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

6. promuove ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;

7. promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

8. realizzare, acquistare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;

9. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

10. stipulare contratti, convenzioni con Privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

11. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre invia accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché parteci­ pare a società del medesimo tipo;

12. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

2.4. La Fondazione esercita in via principale le suddette attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.5. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

2.6. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3

Patrimonio

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di € 45.000,00 (quarantacinquemila) ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 Terzo settore. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

– le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;

– da contributi eventualmente elargiti dallo Stato, da Enti Territoriali o altri Enti Pubblici;

– acquisti ai sensi del presente statuto.

3.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

4.1. La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti dei Codice Civile.

Art. 5

Esercizio Finanziario

5.1. L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei provenir e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5.3. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento delle attività, che saranno presentate al Consiglio d’indirizzo entro il trenta (30) aprile dell’anno successivo per l’approvazione.

5.4. L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 6

Membri della Fondazione

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatori;

– Partecipanti.

6.2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 7

Fondatori

7.1. Sono Fondatori i signori Ada Piani, Roberto Ardenghi e Alfredo Ardenghi.

Art. 8

Partecipanti

8.1. Possono divenire “Partecipanti, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera.

8.2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.3. L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni­carla agli interessati.

Il richiedente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto può chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio d’indirizzo che delibererà sulla domanda non accolta.

Art. 9

Esclusione e recesso

9.1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

9.2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10

Organi della Fondazione

10.1. Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio d’indirizzo;

– l’Assemblea di Partecipazione;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente della Fondazione;

– l’Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore.

10.2. Tutte le cariche della Fondazione fatta eccezione per quelle relative all’Organo di Controllo ed al Revisore, sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente ine­renti allo scopo.

Art. 11

Consiglio d’indirizzo

11.1. Il Consiglio d’indirizzo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri ed è costituito dai Fondatori e dai lo­ ro discendenti in ordine di grado ed in ordine di età decrescente; i minori e gli incapaci sono sostituiti dai loro legali rappresentanti.

11.2. Il membro del Consiglio d’indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio d’indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro Consigliere.

11.3. Il Consiglio d’indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  • approva il regolamento relativo alla organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
  • nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico;
  • nomina il Revisore legale dei Conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;
  • delibera lo scioglimento o la trasformazione;
  • nomina nel proprio seno il Presidente della Fondazione che rivestirà, anche, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11.4. Il Consiglio d’indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

11.5. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal membro più anziano del Consiglio d’indirizzo.

11.7. Delle riunioni del Consiglio d’indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal verbalizzante.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio d’indirizzo

12.1. Il Consiglio d’indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

12.2. In seconda convocazione il Consiglio d’indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3. Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Assemblea di Partecipazione

13.1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce al­meno una volta all’anno.

13.2. L’Assemblea di Partecipazione:

– nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;

– formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3. L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di al­ meno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

13.4. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.6. Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Assemblea medesima e dal verbalizzante.

Art. 14

Deliberazioni dell’Assemblea di Partecipazione

14.1. L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

14.2. In seconda convocazione l’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

– n. 6 (sei) dal Consiglio d’indirizzo ai sensi dell’art. 26, quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

– n. 2 (due) dall’Assemblea di Partecipazione, ai sensi dell’art. 26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

– n. 1 (uno) dal Comune di Colico, preferibilmente l’Assessore dei Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 26, quinto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

15.2. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

15.3. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

15.4. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

15.5. Il Consiglio di Amministrazione, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare:

– predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’indirizzo;

– predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione A da sottoporre al Consiglio d’indirizzo per l’approvazione;

– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

– predispone il bilancio di esercizio;

– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all’informazione di tutti i membri, almeno una volta all’anno.

15.7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

15.8. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal verbalizzante.

Art. 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente vicario

16.1. Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio d’indirizzo, riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qual­ siasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando Avvocati.

16.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17

Organo di Controllo e Revisore unico

17.1. L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio d’indirizzo, ai sensi dell’alt 30 del Codice del Terzo settore, può essere monocratico o in alternativa collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Se l’organo di controllo è monocratico questi deve essere scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, nel caso di Organo di Controllo collegiale i componenti del medesimo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

17.2. In particolare l’organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione anche con riferimento alle di­ sposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;

– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio d’indirizzo, la Revisione Legale dei Conti;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civi­ che, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;

– attesta che il bilancio, laddove redatto nei casi previsti dall’alt 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dell’Organo di Controllo.

17.3 L’Organo di Controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.4. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio d’indirizzo nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell’art.  31 del Codice del Terzo settore, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 18

Estinzione della Fondazione

18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 19

Clausola di rinvio

19.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


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